Pagare tributi IMU
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Scheda
ALIQUOTE 2025:
disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10): 0,96%
Terreni agricoli: Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 0,96%
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono
pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160
del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,5%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0%
Assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10): 0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10): 0,96%
Terreni agricoli: Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili: 1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 0,96%
Abitazione locata o in comodato
- Tipo contratto: Locazione
Categoria catastale:
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
- A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini
- A/8 Abitazioni in ville
- Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12
- Tipo contratto: Locazione
Categoria catastale:
- A/1 Abitazioni di tipo signorile
- A/2 Abitazioni di tipo civile
- A/3 Abitazioni di tipo economico
- A/4 Abitazioni di tipo popolare
- A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare
- A/6 Abitazioni di tipo rurale
- A/7 Abitazioni in villini
- A/8 Abitazioni in ville
- Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 12
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D): 0,96%
Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.
Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:
Nessuna esenzione presente.
Precisazioni
Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.
Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di
legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono
pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160
del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Ulteriori informazioni
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Unità organizzativa responsabile
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Last edit: 27/05/2025 14:48:18