Descrizione
Si avvisa la cittadinanza che l'art. 3 (“Obblighi di segnalazione e sanzioni”) del D.L. 9/2022 “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana” reca una disposizione sanzionatoria nei confronti di chiunque, nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani Regionali, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, non segnali il rinvenimento di esemplari di cinghiale feriti o deceduti immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981.
In caso di ritrovamento di un cinghiale morto o parti di animale abbandonato, contattare il numero regionale unico 0573 306655 attivo dalle 8.00 alle 20.00, tutti i giorni compresi i festivi e fornire informazioni sulla posizione geografica per permettere l’intervento dei servizi di recupero e smaltimento.
Ulteriori informazioni sul sito web https://www.regione.toscana.it/-/peste-suina-africana
La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della L. 689/1981.
In caso di ritrovamento di un cinghiale morto o parti di animale abbandonato, contattare il numero regionale unico 0573 306655 attivo dalle 8.00 alle 20.00, tutti i giorni compresi i festivi e fornire informazioni sulla posizione geografica per permettere l’intervento dei servizi di recupero e smaltimento.
Ulteriori informazioni sul sito web https://www.regione.toscana.it/-/peste-suina-africana
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Dèrniere modification: 07/06/2022 15:56:27